Potestà genitoriale a rischio: ecco quando

La potestà genitoriale è un tema molto delicato ma non tutti i genitori sanno cosa s’intende con il termine “potestà“. Ecco dunque che cercheremo brevemente di fare chiarezza su questo delicato aspetto della giurisprudenza, compresi tutti i diritti e i doveri di mamma e papà e sui motivi che potrebbero decretarne la decadenza.

Cosa s’intende per potestà genitoriale?

Secondo le leggi dello Stato italiano, i genitori hanno l’obbligo di mantenere, educare e istruire i propri figli nel pieno rispetto della loro personalità. Mamma e papà inoltre fanno le veci dei figli in tutti gli atti civili e sono gli amministratori di tutti i loro beni fino al compimento del diciottesimo anno d’età: ciò significa che i genitori hanno non solo diritti sulla prole ma anche degli obblighi imprescindibili (art. 316 c.c.). Questo potere è ciò che il Codice Civile definisce potestà genitoriale. Ma cosa accade se la condotta di uno o di entrambi i genitori dovesse provocare dei danni al minore?

Motivi di decadenza della potestà genitoriale

Il tribunale può decidere di togliere la potestà al genitore nei casi previsti dall’articolo 330, ovvero quando il padre o la madre:

  • maltratta i figli o è violento (violenza fisica e/psicologica, lesioni, maltrattamenti in ambito familiare, etc.);
  • non rispetta le inclinazioni naturali dei figli, le loro capacità o le loro aspirazioni anche in prospettiva delle scelte inerenti alla loro educazione, mantenimento e istruzione;
  • trascura o vìola i doveri che gli competono, abusando dei suoi poteri e arrecando danni alla prole;
  • utilizza i poteri che gli derivano dalla potestà genitoriale per esercitare la propria supremazia con punizioni eccessivamente severe, violenza verbale, umiliazioni, etc.

La gravità di tali comportamenti lesivi nei confronti dei figli spetta al giudice e, in caso di maltrattamenti, trascuratezza o abbandono, la legge può anche esprimersi a favore dell’allontanamento del figlio dal genitore.

Se tale provvedimento colpisce entrambi i genitori o il genitore affidatario, è anche plausibile che il minore sia collocato al di fuori dell’ambito familiare. In questo caso, la potestà genitoriale è attribuita a soggetti terzi, ovvero a pubbliche istituzioni.

La decadenza della potestà genitoriale tuttavia non è definitiva ma può essere reintegrata qualora il genitore oggetto del provvedimento dimostri di essere in grado di esercitare in maniera ottimale tutti gli obblighi che gli competono.

Un commento

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  1. meno male che spetta al giudice valutare la gravità delle incurie e molestie psicologiche nei confronti dei figli piccoli!! si vede che parli per esperienza personale oltre il copia-incolla! ti trovo molto preparata.. consentire al tuo amante di molestare sessualmente tua figlia di 7 anni rientra nei casi che il giudice può prendere in considerazione?? mmmm.. mi sa di si..