Il congedo parentale rappresenta un’importante opportunità per tutti i genitori nella gestione degli impegni con i propri figli, fino al compimento del dodicesimo anno di età. Anche noto come “maternità facoltativa” consiste nella possibilità di assentarsi dal lavoro nei primi 12 anni di vita del bambino, sia per la mamma che per il papà, anche contemporaneamente.
Congedo parentale mensile
Per tutti i lavoratori dipendenti è possibile fruire di un periodo precisamente stabilito di congedo parentale. Più nello specifico, la madre può assentarsi per un periodo non superiore a 6 mesi, mentre il padre per un periodo non superiore a 7 mesi. Si tratta di un lasso di tempo che può essere continuativo o frazionato.
Qualora il congedo parentale riguardi entrambi i genitori, il periodo di astensione combinato non può superare i 10 mesi nel complesso. La stessa durata è prevista anche nel caso di assenza da parte di un genitore solo.
Congedo parentale ad ore
Un’importante novità introdotta di recente riguarda la possibilità di usufruire del congedo parentale ad ore. In questo modo non sarà necessario saltare intere giornate di lavoro, ma si potranno richiedere le ore di permesso necessarie a gestire al meglio le attività e gli impegni con i propri figli.
Come specificato nella circolare 40 dell’INPS, questa tipologia di congedo può essere richiesta nella singola giornata al massimo per un numero di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero.
Retribuzione del congedo parentale
Rispetto alla precedente normativa, negli ultimi anni si sono registrati importanti novità in tema di congedo parentale, che hanno permesso di beneficiare di una retribuzione parziale anche dopo il compimento dei 3 anni del bambino, oltre a concedere la possibilità di astensione dal lavoro per figli oltre gli 8 anni di età.
Più nello specifico, attualmente la retribuzione prevista è cosi suddivisa:
- 30% della retribuzione media giornaliera sino ai 6 anni di età del bambino (l’età si alza agli 8 anni se il lavoratore è in grado di dimostrare situazione di forte disagio economico)
- Nessuna retribuzione da 6 a 12 anni del bambino (da 8 anni nel caso di disagi come sopra descritto).
Oltre ad essere dimezzato lo stipendio…sono dimezzati anche i contributi?
Si ed inoltre non si maturano i ratei di 13esima.
Diego D’agostino
Buon giorno, io ho usufruito di tutta la maternità, sia facoltativa che obbligatoria, ne ho diritto lo stesso?il mio bimbo ha 2 anni. Grazie
No perché il congedo parentale è la ex maternità facoltativa che se tu hai già utilizzato non ti spetta più.
Vale anche per chi ha un contratto a tempo determinato?
Peccato che lo stipendio viene più che dimezzato……
Nicola Causetti Diana Morzia Michele Francesconi
Vedi?? 12 anni! Avevo ragione!
Domanda: ma se una persona é partime verticale, deve indicare solo i giorni lavorativi o per forza tutta la settimana?
Solo i giorni lavorativi
ma se la mama a avuto la maternitta puo chiedere anche il papa
12 anni? 12 mesi al massimo
ciao Ilaria, no è fruibile fino ai 12 anni del bambino
Fino a quale anno del bambino si può richiedere?
ciao Natascia leggi l’articolo è tutto scritto