Maternità e lavoro: NASpI e licenziamento della mamma lavoratrice

Le future mamme e le mamme lavoratrici hanno per fortuna oggi alcuni diritti e agevolazioni garantiti dalla legge per tutelare e sostenere la maternità e la famiglia, secondo l’articolo 31 della Costituzione Italiana. Queste tutele si attivano sia durante la gravidanza che nei primi anni di vita del bambino.

Il licenziamento della mamma lavoratrice e Naspi

Oggi ad esempio, grazie alla presenza della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) se si perde involontariamente il proprio lavoro si può beneficiare di un aiuto economico di natura temporanea e che sostituisce per un determinato periodo di tempo la retribuzione percepita fino a quel momento. In deroga parziale a questo principio, anche una donna che presenta le dimissioni all’inizio della gravidanza o entro il primo anno di vita del piccolo, ha diritto a ricevere questa indennità.

Inoltre, sempre nel caso in cui la mamma dà le dimissioni entro il primo anno di vita del bambino (cioè il periodo nel quale vige il divieto di licenziamento) ha anche diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, a seconda del tipo di contratto (in base alla sentenza n. 4919 del 3 marzo 2014 della Corte di Cassazione). L’importo dell’indennità dipende dalla retribuzione percepita e dal periodo di preavviso previsto dal contratto di lavoro e viene inserita nell’ultima busta paga della lavoratrice.

Vediamo nel dettaglio quali sono i benefici di cui può godere una mamma lavoratrice in gravidanza e le varie possibilità a sua disposizione.

I diritti della mamma lavoratrice

Tra le tutele maggiori introdotte dal Ministero del Lavoro vi è il caso delle dimissioni presentate da una madre durante la gravidanza o nei primi 3 anni di vita del bambino, che devono necessariamente essere sottoposte ad un procedimento di convalida disposto dal servizio ispettivo e dai vari centri per l’impiego dislocati nel territorio. Un’altra importante agevolazione è quella concessa alla madre per il congedo, ossia un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro durante il quale si riceve un’indennità economica per i due mesi precedenti il parto e i 3 mesi successivi al lieto evento. È possibile anche ottenere un congedo anticipato se si presenta un certificato medico che attesti l’esistenza di complicanze nella gestazione e il conseguente bisogno di assoluto riposo.

Si possono ottenere anche permessi ulteriori di maternità facoltativa che comprendono un periodo di 6 mesi e che possono essere utilizzati sia in modo continuativo che frazionato fino agli 8 anni di età del bimbo. Una volta ricominciata regolarmente l’attività lavorativa si possono richiedere dei permessi giornalieri retribuiti per tutto il periodo dell’allattamento. Se una donna rinuncia alla maternità facoltativa ha comunque il diritto a richiedere l’erogazione di 300 euro mensili da usare per il pagamento di specifici servizi.

Le dimissioni volontarie NASpI

Il diritto alla NASpI si può esercitare a partire da 300 giorni prima della data del parto e fino al raggiungimento del primo anno del figlio. I requisiti richiesti prevedono il versamento di almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la fine del rapporto di lavoro e 30 giorni di lavoro svolto nei 12 mesi prima della disoccupazione.

Questo sussidio non prevede l’applicazione di un importo fisso e diminuisce del 3% a partire dal quarto mese quindi può essere soggetto ad importanti variazioni. Per ogni informazione ulteriore e dettagliata sulle dimissioni volontarie NASpI riguardanti le donne in gravidanza, è consigliabile consultare un consulente del lavoro od un esperto in questo settore che sia in grado di prospettare le migliori soluzioni caso per caso.

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