In tema di diritti per le lavoratrici madri spesso si apre un grande punto di domanda: quanto tempo posso assentarmi dal lavoro? Quale sarà l’indennità che mi spetta? Quali documenti devo presentare?
Queste sono solo alcune delle domande ricorrenti che, per le lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS, si fanno ancora più complesse. Per non parlare delle madri che decidono di adottare un bambino.
Proprio per queste ultime, negli ultimi tempi sono entrate in vigore delle novità: il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 5 marzo 2016, ed entrato in vigore il 20 aprile 2016 ha apportato delle novità per le lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS che adottano o hanno in affidamento un bambino.
Con il decreto è stato eliminato il limite di 6 anni, quale età del bambino, per poter fruire delle tutele di legge in caso di adozioni/affidamenti preadottivi internazionali. Inoltre, sempre per le stesse circostanze, è possibile fruire del congedo di paternità e maternità per i periodi di permanenza all’estero.
Sebbene non siano ancora state rilasciate le modalità operative, è importante sottolineare che in questo modo i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS possono godere delle tutele di legge per adozioni e affidi internazionali al pari dei lavoratori dipendenti.
Il decreto, inoltre, fa un ulteriore passo in avanti per l’equiparazione del congedo di paternità/maternità in caso di parto biologico con l’adozione/affidamento, anche per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS: una grande conquista di cui, purtroppo, i media non hanno dato il rilievo necessario.
Da ultimo, rimane da dire che il decreto, invece, non interviene sul congedo di maternità che rimane fissato in 5 mesi: non è divenuto obbligatorio, il che significa che le donne potranno o meno usufruirne, ma in caso di non astensione perderanno il diritto all’indennità di maternità.