Lavori a rischio: prolungamento della maternità obbligatoria

Il decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) tutela la donna lavoratrice dai rischi che possono verificarsi sul posto di lavoro durante la sua gravidanza e l’allattamento del proprio figlio. Vediamo nel dettaglio esso cosa stabilisce.

Lavori a rischio: perché richiedere la maternità prolungata

Non solo nei 9 mesi di gestazione, ma anche durante l’allattamento, la neo mamma necessita di garanzie e protezioni adeguate per se stessa e per il proprio bambino. A tal fine la normativa vigente prevede che il datore di lavoro, insieme al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), valuti se le mansioni svolte dalla gestante o dalla neo mamma possano essere rischiose per la gestazione o per l’allattamento.

Una volta stabilito che il ruolo svolto dalla lavoratrice possa pregiudicare il suo stato di salute e/o quello del bambino, è necessario destinarla a mansioni compatibili con la gravidanza o con l’allattamento e, se necessario, esonerarla dall’obbligo lavorativo.

Maternità prolungata: quali sono i principali  fattori di rischio durante l’allattamento?

Il legislatore ha individuato diversi fattori di rischio per l’allattamento sul luogo di lavoro, ovvero:

1 – gli agenti fisici: si pensi alle radiazioni ionizzate e alle sollecitazioni acustiche e termiche al di sopra di un certo limite. In tal caso il periodo di tutela può durare fino a 7 mesi dopo la nascita. Qualora, invece, la mamma sia sottoposta a vibrazioni su tutto il corpo (come può capitare, ad esempio, su un mezzo di trasporto), la tutela è valida per 3 mesi dopo il parto;

2 – gli agenti biologici, si pensi, ad esempio, al caso in cui la neo mamma lavori a contatto con pazienti affetti da patologie infettive o mentali;

3 – gli agenti chimici, si pensi, ad esempio, a un lavoro che metta la lavoratrice a contatto con sostanze nocive come vernici, solventi, gas, fumi, pesticidi, ecc;

4 – gli altri rischi, ovvero quelli che comportano uno sforzo fisico significativo o che si svolgono su strutture a rischio caduta (scale, impalcature, ecc.)

Per usufruire di tale periodo di astensione post parto la lavoratrice dovrà comunicare al datore di lavoro il certificato (o l’autocertificazione) di nascita del figlio e l’intenzione di riprendere l’attività lavorativa al termine dell’astensione obbligatoria.

Va detto infine che, nel caso in cui la lavoratrice effettui un lavoro notturno ha diritto a un congedo che può durare fino a un anno dopo la nascita del piccolo.

11 commenti

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  1. Del mio primo bimbo nonostante non allattavo mi hanno tutelato fino al 7 mese sto parlando di 6 anni e mentre ora sono ancora incinta e mi hanno detto che ci vuole un certificato della pediatra dell allattamento al seno..
    Comunque si pagato al 100%

  2. Devi andare all ufficio territoriale del lavoro… Ti faranno compilare un modulo che poi invieranno al tuo datore di lavoro e dovrai fare l autocertificazione della data di nascita del bambino. Se verrà accettata potrai rimanere a casa fino al compimento del 7 mese del tuo bambino, nel caso contrario dovranno cambiarti mansione ( in ufficio).