Assegno di maternità dello Stato: di cosa si tratta?

L’assegno di maternità dello Stato è una somma di denaro che le neo genitrici lavoratrici o ex-lavoratrici e i padri possono richiedere in occasione della nascita del proprio figlio.

Il medesimo beneficio è fruibile anche dalle mamme adottive nel momento in cui il bambino (di età non superiore ai 6 anni) entra a far parte del loro nucleo familiare.

Di seguito vi forniamo tutti i requisiti necessari per accedere all’assegno di maternità dello Stato.

Possono beneficiare dell’assegno di maternità dello Stato:

  1. L’assegno di maternità dello Stato spetta:
    • alla madre, anche adottante;
    • al padre, anche adottante;
    • agli affidatari preadottivi;
    • all’adottante non coniugato;
    • al coniuge della madre adottante o dell’affidataria preadottiva;
    • agli affidatari (non preadottivi) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.

Per fruire dell’assegno di maternità è necessario avere:

  1. la residenza in Italia;
  2. la cittadinanza italiana
  3. o di uno Stato dell’Unione europea.

Hanno diritto anche i cittadini extracomunitari:

  • titolari della “Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea” (articolo 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
  • familiari titolari della “Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro” (articolo 17, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
  • titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani, ai sensi del Testo Unico di cui l’articolo 41, comma 1-ter, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dispone che “sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”;
  • titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Per la madre sono previsti i seguenti requisiti:

  • Madre lavoratrice: deve avere almeno tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i nove mesi precedenti il parto o l’effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione nazionale, affidamento preadottivo, oppure in Italia in caso di adozione internazionale;
  • Madre non lavoratrice: se ha lavorato almeno tre mesi e perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il lasso di tempo compreso tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino, in caso di adozione o affidamento, non deve superare né il periodo delle prestazioni godute né i nove mesi;
  • Madre con cessato contratto lavorativo: se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro, deve poter far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai nove mesi antecedenti al parto.

Per il padre sono previsti i seguenti requisiti:

  • Figlio abbandonato dalla madre o affidamento esclusivo al padre, deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
  • se il padre è affidatario preadottivo, in caso di separazione dei coniugi avvenuta durante la procedura di affidamento preadottivo, al momento dell’affidamento deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
  • se è padre adottante, nel caso di adozione senza affidamento durante la separazione dei coniugi, al momento dell’adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
    se è padre adottante non coniugato, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, al momento dell’adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
    se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva, al momento della domanda, sono necessari il regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge della deceduta, la presenza del minore presso la sua famiglia anagrafica, la potestà sul minore, il non affidamento del minore presso terzi e che la donna deceduta non abbia già usufruito dell’assegno.
  • In quest’ultimo caso non sono richiesti i requisiti sia dei tre mesi di contributi tra i 18 e i nove mesi precedenti e sia della perdita del diritto da non più di nove mesi a prestazioni previdenziali o assistenziali, in quanto il diritto all’assegno deriva dalla madre o donna deceduta.

Come effettuare la domanda per l’assegno di maternità

La domanda per ottenere l’assegno di maternità dello Stato deve essere presentata presso la sede Inps di competenza. Il modello può essere scaricato dal sito ufficiale dell’ente previdenziale o, in alternativa, ritirato presso i suoi uffici. L’inoltro può essere eseguito online, tramite raccomandata o attraverso un patronato.

La domanda, infine, deve essere effettuata entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall’entrata in famiglia del minore adottato.

L’assegno di maternità è cumulabile?

Ricordiamo, infine, che l’assegno di maternità dello Stato non può essere cumulato con altri incentivi in favore della maternità. Tuttavia, nel caso in cui la cifra erogata dallo Stato risulti più alta rispetto a quelle di prestazioni già percepite, la richiedente può ottenere la differenza monetaria.

85 commenti

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  1. Ho 40 anni lavoro solo io, stagionale… Se rimango incinta nn mi fanno più lavorare… Come dovremmo “campare”durante i 9 mesi di gravidanza se i 2000 e rotti € li prendi alla nascita del figlio… Che gran cagata!