Congedo parentale, fino a quando si può chiedere e quanto spetta

Il congedo parentale può essere fruito entro i 14 anni del figlio. Durata, mesi indennizzabili, regole per l’80% e domanda INPS.

22/09/2026

Il congedo parentale, chiamato anche maternità facoltativa, è un periodo di astensione dal lavoro per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che devono prendersi cura del figlio nei primi anni di vita. Può essere fruito anche quando il bambino è più grande: cambiano però durata, indennità e condizioni applicabili.

Fino a quando spetta il congedo parentale

Il congedo parentale spetta, con un rapporto di lavoro in corso, entro i 14 anni di vita del bambino. Il limite complessivo è di dieci mesi tra i due genitori e può salire a undici se il padre si astiene dal lavoro per almeno tre mesi, anche non continuativi.

La madre può utilizzare fino a sei mesi; il padre fino a sei mesi, che diventano sette quando ricorre la condizione dei tre mesi di astensione. I genitori possono utilizzare il congedo anche negli stessi giorni. Al genitore solo spettano fino a undici mesi.

In caso di adozione o affidamento, il termine è di 14 anni dall’ingresso del minore nella famiglia, senza superare il compimento della maggiore età. In presenza di più figli nati, adottati o affidati, il diritto spetta alle stesse condizioni per ciascun bambino.

Indennità al 30% e mesi elevati all’80%

I periodi indennizzabili sono al massimo nove complessivi tra i genitori. Tre mesi sono riconosciuti alla madre e tre al padre e non sono trasferibili; altri tre mesi possono essere utilizzati alternativamente dall’uno o dall’altra. L’indennità ordinaria è pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata sulla retribuzione del mese precedente l’inizio del congedo.

All’interno di questi nove mesi, fino a tre possono essere indennizzati all’80%, non in aggiunta ai mesi già previsti. L’aumento riguarda i mesi non trasferibili e può spettare anche al genitore solo, ma non è automatico.

Per il primo mese maggiorato occorre che il congedo sia fruito dal 1° gennaio 2023, per il secondo dal 1° gennaio 2024 e per il terzo dal 1° gennaio 2025. In ogni caso, il figlio deve avere meno di sei anni, oppure devono essere trascorsi meno di sei anni dall’ingresso in famiglia per adozione o affidamento. Per ciascun mese valgono inoltre le condizioni legate alla conclusione del congedo di maternità o paternità previste per le rispettive annualità; per le nascite, adozioni e affidamenti avvenuti dal 1° gennaio dell’anno di riferimento sono previste specifiche eccezioni.

Oltre i nove mesi indennizzabili, il 30% può essere riconosciuto soltanto se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.

Domanda e congedo a ore

La domanda va inviata prima dell’inizio del periodo richiesto: se arriva dopo, sono indennizzabili solo i giorni successivi alla presentazione. Il servizio INPS “Domande di maternità e paternità” consente di indicare periodi frazionati a giorni o a ore e di consultare i contatori del congedo parentale.

La fruizione oraria segue le regole della contrattazione collettiva. Se manca una disciplina specifica, il congedo può essere utilizzato per metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga precedente. Per le famiglie, i contatori aiutano a verificare i mesi già fruiti e il margine residuo prima della richiesta.

Riferimenti autorevoli

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *