Madri lavoratrici: i diritti da conoscere

Le madri lavoratrici sanno bene quanto sia complicato conciliare il proprio lavoro con la famiglia. Tornare a lavorare dopo il periodo di maternità è sempre impegnativo ed esistono specifiche normative ideate per semplificare il rientro sia alle lavoratrici dipendenti che mamme lavoratrici autonome.

I diritti imprescindibili per le madri lavoratrici

Il datore di lavoro, secondo quanto stabilito dalla legge italiana, non può licenziare le madri lavoratrici dall’inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino. Il divieto in questione è valido e dunque applicabile anche quando il datore di lavoro non era a conoscenza della gestazione della donna nel momento del licenziamento.

Le madri lavoratrici inoltre non possono fare lavori notturni ovvero da mezzanotte fino alle sei del mattino a partire dall’inizio della gestazione fino al compimento del primo anno del piccolo. Non hanno l’obbligo di lavorare in orario notturno le mamme che hanno bambini con età al di sotto dei tre anni. Nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice è l’unico genitore affidatario, l’astensione dal lavoro notturno si prolunga fino al compimento del dodicesimo anno d’età.

I permessi giornalieri dei papà e la maternità per mamme adottive

Se la madre è una lavoratrice autonoma il padre può usufruire di diversi riposi giornalieri che fino a qualche anno fa erano chiamati per allattamento. Stessa cosa vale quando la madre lavoratrice dipendente rinuncia alla riduzione oraria e anche quando è casalinga stando alle ultime sentenze emesse dai tribunali. I permessi per l’allattamento comprendono la riduzione dell’orario di lavoro di una oppure di due ore dopo il compimento del terzo mese di vita del neonato fino al primo anno.

Il congedo di maternità ha una durata di cinque mesi e spetta anche alle madri lavoratrici che hanno adottato un bambino. Nel caso in cui l’adozione sia nazionale, la mamma può avvalersi dei cinque mesi di congedo dopo l’ingresso in famiglia del bambino mentre il congedo per adozioni internazionali può avere inizio anche prima dell’arrivo del figlio adottivo. 

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