Congedo parentale: caratteristiche e retribuzione

Il congedo parentale rappresenta un’importante opportunità per tutti i genitori nella gestione degli impegni con i propri figli, fino al compimento del dodicesimo anno di età. Anche noto come “maternità facoltativa” consiste nella possibilità di assentarsi dal lavoro nei primi 12 anni di vita del bambino, sia per la mamma che per il papà, anche contemporaneamente.

Congedo parentale mensile

Per tutti i lavoratori dipendenti è possibile fruire di un periodo precisamente stabilito di congedo parentale. Più nello specifico, la madre può assentarsi per un periodo non superiore a 6 mesi, mentre il padre per un periodo non superiore a 7 mesi. Si tratta di un lasso di tempo che può essere continuativo o frazionato.

Qualora il congedo parentale riguardi entrambi i genitori, il periodo di astensione combinato non può superare i 10 mesi nel complesso. La stessa durata è prevista anche nel caso di assenza da parte di un genitore solo.

Congedo parentale ad ore

Un’importante novità introdotta di recente riguarda la possibilità di usufruire del congedo parentale ad ore. In questo modo non sarà necessario saltare intere giornate di lavoro, ma si potranno richiedere le ore di permesso necessarie a gestire al meglio le attività e gli impegni con i propri figli.

Come specificato nella circolare 40 dell’INPS, questa tipologia di congedo può essere richiesta nella singola giornata al massimo per un numero di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero.

Retribuzione del congedo parentale

Rispetto alla precedente normativa, negli ultimi anni si sono registrati importanti novità in tema di congedo parentale, che hanno permesso di beneficiare di una retribuzione parziale anche dopo il compimento dei 3 anni del bambino, oltre a concedere la possibilità di astensione dal lavoro per figli oltre gli 8 anni di età.

Più nello specifico, attualmente la retribuzione prevista è cosi suddivisa:

  • 30% della retribuzione media giornaliera sino ai 6 anni di età del bambino (l’età si alza agli 8 anni se il lavoratore è in grado di dimostrare situazione di forte disagio economico)
  • Nessuna retribuzione da 6 a 12 anni del bambino (da 8 anni nel caso di disagi come sopra descritto).

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